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R.D. 13/02/1933 n. 215

Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215

Nuove norme per la bonifica integrale ecologica.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

- In virtù della delegazione di poteri conferita al governo con la legge 24/12/1928 n. 3134 ;

-Sentito il consiglio dei ministri;

- Sulla proposta del nostro ministro segretario di stato dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i ministri segretari di stato dell'interno, della grazia e giustizia, delle finanze e dei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1 Sono approvate le norme per la bonifica integrale, secondo il testo annesso al presente decreto e vistato, d'ordine nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo, ecc. Dato a Roma, addì 13/02/1933 Vittorio Emanuele. Mussolini - Acerbo - De francisci - Jung - Di Crollalanza. V. Il guardasigilli: De Francisci Reg. Cc. 27/03/1933 - XI - a.g. R. 330, f. 106. Mancini. R.D. 13/02/1933 n. 215 – Nuove norme per la bonifica integrale ecologica. Allegato

TITOLO Della bonifica integrale.

Art. 1 Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario. Le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in comprensori in cui ricadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo. Le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.

TITOLO II Delle bonifiche

CAPO Della classificazione dei comprensori e del piano generale di bonifica.

Art. 2 I comprensori soggetti a bonifica sono di due categorie. Appartengono alla prima categoria quelli che hanno una eccezionale importanza, specialmente ai fini della colonizzazione, e richiedono, a tale effetto, opere gravemente onerose per i proprietari interessati; appartengono alla seconda tutti gli altri. Nei comprensori suddetti sono di competenza dello stato, in quanto necessari ai fini generali della bonifica:

a) le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di corre zione dei tronchi montani dei corsi d'acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;

b) le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo;

c) il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento;

d) le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali;

e) le opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse;

f) le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione della energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero comprensorio o di una parte notevole di esso;

g) le opere stradali, edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del comprensorio o di una parte notevole di esso;

h) la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diver- si, in convenienti unità fondiarie. Sono di competenza dei proprietari ed obbligatorie per essi tutte le altre opere giudicate necessarie ai fini della bonifica.

Art. 3 Alla classificazione dei comprensori di bonifica di prima categoria si provvede con legge; a quella dei comprensori di seconda categoria con decreto re- ale. In ogni caso, la proposta di classificazione è fatta dal ministro della agricoltura e delle foreste, di concerto con i ministri delle finanze e dei lavori pubblici, sentito uno speciale comitato, costituito con decreto reale, promosso dal ministro della agricoltura e delle foreste. Alla classificazione dei territori di prima categoria si provvede, sentito anche il commissariato per le migrazioni interne e la colonizzazione. Con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede alla delimitazione del comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica di cui all'art. 2 e del territorio gravato dall'onere di contributo nella spesa delle opere di competenza statale, quando la spesa stessa non sia totale carico dello stato, a sensi del primo comma dell'art. 7 del presente decreto.

Art. 4 Per ciascun comprensorio classificato deve essere redatto il piano generale di bonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione del- l'agricoltura, in quanto necessarie a realizzare i fini della bonifica e a valutarne i presumibili risultati economici e d'altra natura. Per i comprensori di prima categoria il piano generale deve corrispondere ai fini della colonizzazione e per quelli ricadenti in zone malariche deve prevedere l'adozione dei mezzi necessari ad impedire la diffusione della malaria e a proteggere da essa i lavoratori adibiti alle opere. Il piano generale è pubblicato con le modalità stabilite dal regolamento ed è R.D. 13/02/1933 n. 215 – Nuove norme per la bonifica integrale ecologica. approvato dal ministero dell'agricoltura e delle foreste che decide anche dei ricorsi presentati in sede di pubblicazione.

Art. 5 I terreni situati in un comprensorio che, secondo il piano generale di bonifica, occorra vincolare a termini del titolo i del R.D. 30/12/1923 n. 3267, si intendono sottoposti al vincolo 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che approva il piano stesso, e che decide sugli eventuali ricorsi, sempre quando il piano contenga la delimitazione delle zone da vincolare. Qualora il piano non contenga tale delimitazione, il progetto che la contiene è portato a conoscenza del pubblico ed approvato a norma dell'art. 4. L'imposizione del vincolo decorre quindici giorni dopo la pubblicazione del relativo decreto di approvazione. Dalla data del decreto di approvazione del piano generale di bonifica sono consentiti tutti i mutamenti di destinazione dei terreni, necessari all'attuazione del piano stesso, senza che occorra l'osservanza delle norme del titolo i del R.D. 30/12/1923 n. 3267.

Art. 6 Il ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di provvedere direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché alla compilazione del piano stesso.

CAPO II Della spesa delle opere e della sua ripartizione

Art. 7 Le opere di cui all'art. 2 lett. A) e le opere di sistemazione dei corsi d'acqua di pianura quando siano da eseguire per la bonifica di comprensori ricadenti per la maggior parte nella venezia giulia, nella maremma toscana, nel lazio, nel mezzogiorno e nelle isole sono a totale carico dello stato. La spesa delle altre opere di competenza statale è sostenuta dallo stato pel 75 per cento nell'italia settentrionale e centrale, esclusa la venezia giulia, la maremma toscana ed il lazio, e per l'87,50 per cento in queste e nelle altre regioni. Nei comprensori di prima categoria il concorso dello stato può essere elevato rispettivamente all'84 e al 92 per cento. Quando dall'esecuzione delle opere di bonifica sia per derivare a provincie e a comuni un risparmio di spese che sarebbero altrimenti a loro carico, lo stato può esigere un contributo da questi enti, indipendentemente dalla loro eventuale qualità di proprietari, nei limiti del risparmio presunto e in ogni caso in misura complessivamente non superiore al quarto del contributo statale. Le opere di sistemazione di corsi d'acqua, che servono alla bonifica di comprensori, non ricadenti per la maggior parte nella venezia giulia, nella maremma toscana, nel lazio, nel mezzogiorno e nelle isole, sono disciplinate, nei riguardi dell'onere della spesa, a norma delle leggi sulle opere idrauliche, e con riguardo alla categoria di cui presentino i caratteri.

Art. 8 Il ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce quali categorie di opere di competenza dei proprietari, a termini dell'art. 2, ultimo capoverso, possano ottenere dallo stato un sussidio o un concorso negli interessi dei mutui. Il sussidio, nella spesa delle opere riconosciute sussidiabili, è normalmente quello stabilito dall'art. 44 del presente decreto.

Art. 9 Se i risultati economici della bonifica si presentino sicuramente favorevoli, la quota di spesa carico dello stato per le opere di competenza statale e il sussidio per quelle di competenza privata possono essere diminuiti, purchè in misura tale da non escludere per i proprietari la convenienza della bonifica. Per le opere di cui all'art. 2, lettera f) la quota di spesa carico dello stato non può essere superiore al 60 per cento.

Art. 10 Nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo stato, le provincie ed i comuni per i beni di loro pertinenza. Il perimetro di contribuenza, di cui all'art. 3, è reso pubblico col mezzo della trascrizione.

Art. 11 La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sè stanti, di esse; e in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile. La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accerta- R.D. 13/02/1933 n. 215 – Nuove norme per la bonifica integrale ecologica. to il compimento dell'ultimo lotto della bonifica, a termini dell'art. 16. I criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione, d'approvarsi dal ministero della agricoltura e delle foreste. Non esistendo consorzi, sono stabiliti direttamente dal ministero.

Art. 12 La proposta dei criteri di ripartizione, tanto provvisoria che definitiva della spesa, è pubblicata norma dell'art. 4. Contro di essa è ammesso ricorso al ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione. Contro il provvedimento del ministero che approva la proposta e decide dei reclami è ammesso soltanto ricorso di legittimità alle sezioni giurisdizionali del consiglio di stato.

CAPO III Delle opere di competenza dello stato. Sezione prima Dell'esecuzione delle opere.

Art. 13 Alla esecuzione delle opere di competenza statale, necessarie all'attuazione del piano generale della bonifica, provvede il ministero dell'agricoltura e delle foreste, direttamente o per concessione. La concessione è accordata al consorzio dei proprietari dei terreni da bonificare o al proprietario della maggior parte dei terreni anzidetti; solo in difetto d'iniziative dei proprietari, la concessione può esser fatta provincie, comuni e loro consorzi. Tuttavia, anche quando esistano iniziative dei proprietari, la concessione delle opere di rimboschimento e correzione di tronchi montani di corsi d'acqua può essere fatta a provincie, comuni e loro consorzi o a concessionari della costruzione di laghi e serbatoi artificiali, e quella delle grandi arterie stradali o delle opere di provvista di acqua potabile, alle provincie o ai comuni. Qualora la concessione non sia fatta ai proprietari singoli o consorziati, prima di accordarla, deve essere sentito il parere della federazione provinciale degli agricoltori. Il decreto di concessione delle opere da eseguire nei comprensori di prima categoria può imporre l'impiego di mano d'opera immigrata.

Art. 14. È vietata la subconcessione delle opere concesse dallo stato. È subordinata nulla osta del ministero della agricoltura e delle foreste, sentita l'associazione nazionale dei consorzi, l'efficacia delle convenzioni con le quali il concessionario di un lotto di opere si impegni ad affidare ad un'unica impresa la progettazione o l'esecuzione od anche la sola esecuzione di lotti successivi.

 

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